Il contesto
Il decreto del Ministero del lavoro rende i fondi interprofessionali enti titolari delegati per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite nei percorsi che finanziano. Per imprese ed enti di formazione è un cambio di paradigma.
In sintesi
Con il Decreto Ministeriale 9 luglio 2024, n. 115, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’8 agosto 2024, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali disciplina i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze (IVC) relativi alle qualificazioni di propria titolarità, ai sensi del D.Lgs. 13/2013 e in attuazione del Decreto interministeriale 5 gennaio 2021 (Linee guida per l’interoperabilità del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, SNCC).
Nel decreto troviamo tre termini che si somigliano ma vanno tenuti distinti, perché indicano ruoli diversi. L’ente pubblico titolare possiede la titolarità delle qualificazioni e governa il sistema nel proprio ambito: nel decreto in questione è il Ministero del lavoro. L’ente titolare delegato è il soggetto a cui il Ministero delega la regolamentazione e l’organizzazione dei servizi IVC per un ambito specifico, cioè i fondi interprofessionali, Unioncamere e Sviluppo Lavoro Italia. L’ente titolato, infine, è chi viene autorizzato a erogare materialmente i servizi alle persone, individuato dall’ente delegato tra soggetti accreditati o già titolati in altri ambiti. In breve: il titolare stabilisce le regole, il delegato le applica a un settore specifico, il titolato le applica sul campo.
Grazie al decreto, i fondi paritetici interprofessionali diventano enti titolari delegati per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite negli interventi da loro promossi. Sono i fondi a regolamentare e organizzare il sistema e a individuare gli enti titolati che erogano materialmente i servizi, mentre le procedure di certificazione diventano operative attraverso schemi specifici adottati dal Ministero.
Da dove nasce il decreto: dal quadro europeo ai sistemi regionali e ministeriali
A livello europeo, la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali è stata promossa dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale. La Raccomandazione invitava gli Stati membri a dare a ogni persona l’opportunità di dimostrare ciò che ha appreso al di fuori dell’istruzione e della formazione formali.
In Italia questo indirizzo, recepito dal D.Lgs. 13/2013, ha costretto le Regioni a strutturare le qualificazioni professionali e la formazione regionale per competenze, e a costruire dispositivi per la certificazione delle competenze acquisite in modo non formale e informale, riferiti ai propri repertori regionali.
Restava però una lacuna. Fuori da questi dispositivi rimanevano la formazione continua finanziata dai fondi interprofessionali e diversi altri percorsi di apprendimento, dal servizio civile ai progetti utili alla collettività ai lavori socialmente utili. Il Decreto 115/2024 colma proprio questo vuoto: disciplina i servizi IVC anche per la formazione finanziata dai fondi e per queste altre esperienze, così che le competenze maturate possano essere individuate e, dove previsto, validate e certificate al termine del percorso.
Cambia però il riferimento. Mentre i dispositivi regionali prendono a base i propri repertori professionali, con normative regionali proprie per la certificazione, il Decreto 115/2024 si àncora ai Risultati Attesi dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni. L’Atlante, curato dall’INAPP e consultabile online, è la rappresentazione nazionale dei contenuti del lavoro: mappa le attività in Aree di Attività (ADA) e le declina in Risultati Attesi (RA), e permette di correlare tra loro le qualificazioni di Regioni diverse confrontando ciascuna con lo stesso riferimento nazionale.
In via transitoria, e ai soli fini di individuazione e messa in trasparenza, il decreto prende a riferimento anche le competenze riferite a cinque quadri europei e internazionali: QCER per le lingue, DigComp per le competenze digitali, EntreComp per l’imprenditorialità, LifeComp per le competenze personali e sociali, OCSE-PIAAC per literacy e numeracy. Attenzione: è previsto che per questi cinque quadri si può solo individuare e mettere in trasparenza, ma non validare né certificare. Per validazione e certificazione, il riferimento resta l’Atlante.
La tabella seguente riassume cosa si può fare a seconda del riferimento usato.
| Riferimento (oggetto) | Individuazione | Validazione | Certificazione |
|---|---|---|---|
| Atlante del lavoro e delle qualificazioni, risultati attesi e micro qualificazioni (esclusi ordini e professioni regolamentate) | Sì | Sì | NO (per ora) |
| Cinque quadri UE e internazionali (QCER, DigComp, EntreComp, LifeComp, OCSE-PIAAC), competenze di base e trasversali | Sì | No | No |
| Repertori regionali | Sì | Sì | Sì |
Gli enti titolari delegati e il nuovo ruolo dei fondi
Il decreto individua tre categorie di enti titolari delegati, ciascuno per il proprio ambito:
- i fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito, per le competenze acquisite negli interventi da loro promossi;
- l’Unione nazionale delle camere di commercio, per gli ambiti attribuiti alle Camere;
- Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., per gli interventi promossi dal Ministero e per le professioni non organizzate ai sensi della Legge 4/2013.
In questo schema qui sotto vediamo chi fa cosa (ricordo che i cinque quadri UE si possono usare solo per l’individuazione):
| Ente titolare delegato | Ambito | Riferimento |
|---|---|---|
| Fondi interprofessionali e fondi bilaterali | Competenze acquisite negli interventi da loro promossi | Atlante |
| Unioncamere | Ambiti attribuiti alle Camere di commercio | Atlante |
| Sviluppo Lavoro Italia (punto 1) | Interventi promossi dal Ministero o da enti vigilati, mobilità Erasmus+, inclusione degli stranieri | Atlante |
| Sviluppo Lavoro Italia (punto 2) | Professioni non organizzate (Legge 4/2013) | Atlante |
Ciascun ente delegato doveva adottare, entro nove mesi dalla pubblicazione, un proprio quadro regolamentare dei servizi IVC, conforme ai livelli essenziali e agli standard minimi del D.Lgs. 13/2013 e delle Linee guida SNCC. Da qui un’entrata a regime non uniforme: i fondi hanno adottato regolamenti e protocolli propri, con calendari applicativi differenti.
Gli enti titolati che erogano materialmente i servizi vengono scelti dai fondi tra soggetti già titolati in altri ambiti o accreditati dalle Regioni per la formazione professionale, con la possibilità, per la sola individuazione, di coinvolgere anche imprese con strutture formative interne ed enti bilaterali.
I tre livelli di standard
Il decreto articola gli standard su tre piani, tutti ancorati al D.Lgs. 13/2013 e alle Linee guida SNCC:
- standard minimi di sistema (art. 5): regolamentazione, elenchi degli enti titolati, requisiti organizzativi tra cui il modello organizzativo 231, laddove applicabile, e un percorso di certificazione del sistema di gestione per la qualità concluso o almeno avviato (UNI EN ISO 9001 nel settore EA37, oppure ISO 21001, 29993, 29991, 29994);
- standard minimi di processo (art. 6): coerenza dei percorsi con gli standard di qualificazione già in fase di programmazione e progettazione, monitoraggio e vigilanza;
- standard minimi di attestazione (art. 7): attestazioni in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale, conservate e registrate secondo le Linee guida SNCC, con logo e denominazione del Ministero, dell’ente titolato e, dove previsto, dell’ente titolare delegato.
L’individuazione nei contesti non formali
L’articolo 8 estende l’individuazione delle competenze a una serie di contesti diversi dall’apprendimento formale: apprendistato professionalizzante, tirocini extracurriculari promossi dal Ministero, servizio civile universale, volontariato del Terzo settore, progetti utili alla collettività, lavori socialmente utili, percorsi per l’imprenditorialità e l’autoimpiego.
In tutti questi casi si può svolgere la sola individuazione, con documento di trasparenza, sempre riferita agli standard dell’Atlante; validazione e certificazione, se servono, vanno attivate a parte. Gli enti titolati per ciascun contesto sono i seguenti.
| Contesto | Ente titolato |
|---|---|
| Apprendistato professionalizzante | Datore di lavoro |
| Tirocini extracurriculari promossi dal Ministero | Soggetto proponente |
| Servizio civile universale | Ente iscritto all’albo SCU |
| Volontariato (Terzo settore) | Ente iscritto al RUNTS |
| Progetti utili alla collettività (PUC) | Comuni o amministrazioni |
| Lavori socialmente utili (LSU) | Amministrazioni pubbliche |
| Formazione e accompagnamento per imprenditorialità e autoimpiego | Soggetto attuatore |
In questi casi il decreto fissa requisiti minimi comuni: informazione preventiva, patto o progetto personalizzato, tutoraggio dedicato, rilascio di un documento di trasparenza di parte prima conforme al modello SNCC. La durata effettiva del percorso, ai fini del rilascio dell’attestazione, non può essere inferiore al 75 per cento di quella prevista e comunque non inferiore a sessanta ore nell’arco di dodici mesi.
Livelli essenziali, durata e costi
I servizi IVC costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili. Il decreto fissa massimali di durata: fino a cinque ore per l’individuazione, fino a dieci per la validazione (comprensive dell’individuazione), fino a sedici per la certificazione (comprensive di individuazione e validazione). Sul versante economico si adottano, dove applicabili, le unità di costo standard dei servizi di orientamento specialistico già in uso nei programmi ministeriali, dal Programma GOL al Fondo sociale europeo Plus.
Che cosa cambia in concreto per imprese ed enti di formazione
Per un’impresa che forma i propri lavoratori con risorse dei fondi interprofessionali, la conseguenza pratica è che il percorso non può chiudersi come fatto finora con un attestato di frequenza (fondi interprofessionali), ma è necessaria almeno un’attestazione di messa in trasparenza delle competenze, riconducibile agli standard nazionali. Perché questo accada, il servizio IVC deve essere svolto da un ente titolato secondo le regole del fondo di riferimento, che può coincidere o meno con il soggetto che ha erogato la formazione.
Per l’apprendistato professionalizzante il quadro è diverso. Resta il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali previsto dalla normativa sull’apprendistato. Il DM 115/2024 include però questi percorsi tra quelli nei quali può essere attivato, su richiesta del dipendente o del datore di lavoro, il servizio di individuazione delle competenze. Quando tale servizio viene attivato, esso si conclude con il rilascio di un Documento di trasparenza, nel quale sono riportati i risultati di apprendimento e le competenze individuati, descritti e riferiti agli standard nazionali di qualificazione. Non è invece obbligator la fase successiva di validazione delle competenze.
Quali sono i requisiti degli operatori che si occupano di IVC? Fondimpresa, per esempio, con il Regolamento del Sistema di Qualificazione 2025-2028 ha reso l’iscrizione all’Elenco dei Soggetti Proponenti condizione per accedere agli Avvisi del Conto di Sistema, e ha introdotto, accanto alle cinque figure professionali della UNI/PdR 116:2021, una sesta figura, il Responsabile del processo IVC, definita in un apposito addendum tecnico ancorato alle ADA 18.01.17, 18.01.18 e 18.01.19 dell’Atlante. I requisiti di quella figura non sono un titolo di studio più un’anzianità, ma una formazione tecnico-metodologica coerente, un’esperienza operativa documentata in processi IVC e un aggiornamento professionale di almeno trenta ore l’anno, attestato tramite Legge 4/2013 oppure certificazione ISO/IEC 17024.
Non tutti i fondi hanno costruito una figura individuale analoga: gli approcci differiscono, e diversi regolamenti concentrano i requisiti sull’ente titolato più che su una qualificazione personale obbligatoria. Chi opera nel settore deve quindi leggere il regolamento del fondo con cui lavora.
Un sistema nazionale, diverse titolarità
Il D.Lgs. 13/2013 disegna un unico Sistema nazionale di certificazione delle competenze, dentro il quale operano più enti pubblici titolari. Non c’è quindi un sistema che ne sostituisce un altro, ci sono titolarità diverse nella stessa cornice. Le Regioni restano titolari dei propri repertori, e la formazione regionale continua a riferirsi alle qualificazioni e competenze regionali. Il repertorio ministeriale ha carattere sussidiario e complementare per le Regioni, che possono usarlo a riferimento ma non ne sono vincolate. Convivono così due binari: quello regionale, ancorato ai repertori delle Regioni, e quello ministeriale, ancorato all’Atlante e presidiato dagli enti titolari delegati, fondi in testa.
I nodi ancora aperti
Il rinvio all’Atlante rende il repertorio ministeriale aggiornabile da sé, ma anche poco leggibile per l’utente e per l’operatore, che deve navigare l’Atlante per capire cosa rientra davvero.
I cinque quadri europei sono spendibili solo per l’individuazione, non per validazione e certificazione: una distinzione tecnica che, se ignorata, porta a promettere attestazioni che oggi non si possono rilasciare.
L’entrata a regime non è uniforme: i fondi hanno adottato regolamenti e protocolli propri, hanno previsto calendari applicativi differenti e alcuni partono dai soli servizi di individuazione e validazione. Fon.Coop, per esempio, applica l’IVC agli Avvisi e alle Linee guida del Conto Formativo pubblicati dal 1° agosto 2026; Forma.Temp lo applicherà ai progetti presentati dal 1° gennaio 2027. A livello di sistema, il termine di attivazione è stato inoltre prorogato al 31 luglio 2026, con disposizioni transitorie per la figura del Responsabile IVC.
Infine, la UNI/PdR 116:2021 è una Prassi di Riferimento UNI, non una norma UNI: uno standard promosso da una parte interessata, in attesa di eventuale trasformazione in norma. Il profilo del Responsabile IVC vive in un addendum a quella prassi.
Conclusione
Il Decreto 115/2024 prevedere che il riconoscimento formale delle competenze avvenga anche nella formazione continua finanziata, dove per anni è mancato.
Contattami pure a l.evangelista@orientamento.it per formazione su questi temi.
Articolo contenuto sul sito www.orientamento.it. Autore Leonardo Evangelista. Leonardo Evangelista si occupa di orientamento dal 1993. Vedi le indicazioni relative a Informativa Privacy, cookie policy e Copyright.

