La verità sull’Albo Nazionale Orientatori

Albo nazionale orientatori è una chiave di ricerca ancora molto utilizzata su Google. Perciò è utile sapere che cosa significa questa espressione e quali sono le sue implicazioni.

Perché a qualcuno piace inserirsi in un albo nazionale orientatori

Molte persone sentono la necessità di sentirsi legittimate, soprattutto quelle che non hanno mai lavorato nell’orientamento o stanno muovendo i primi passi nell’orientamento. L’appartenenza a un albo nazionale orientatori le farebbe  sentire autorizzate a svolgere questa professione. Purtroppo, si tratta di una scorciatoia che non funziona.

Come spiego qui sotto, secondo la legge italiana l’iscrizione in autogestiti albi, elenchi, registri, cataloghi, etc. di orientatori non ha nessun valore abilitante per lo svolgimento della professione di orientatore.

Il titolo di orientatore te lo devi guadagnare sul campo, seguendo una formazione efficace e poi cominciando a svolgere questa professione.

L’appartenenza a gruppi informali di operatori o ad associazioni (se gratuita o a costo limitato) può invece essere utile per incontrare altri Colleghi e partecipare ad iniziative informative o di aggiornamento. Personalmente, ti consiglio il Registro Nazionale Orientatori® promosso da me Leonardo Evangelista. Per due motivi.

Innanzitutto il Registro Nazionale Orientatori® che promuovo è rivolto a chi per professione svolge attività di orientamento. Il 95% degli iscritti al Registro è costituito da operatori di orientamento con esperienza. Se svolgi attività di orientamento a livello professionale e hai necessità di un confronto immagino tu voglia interagire con altri operatori come te, e non con chi semplicemente ha seguito un corso di formazione sull’orientamento.

In secondo luogo, l’iscrizione è gratuita.  Se lavori come orientatore, per farti conoscere da possibili datori di lavoro e fare rete coi tuoi colleghi, grazie al Registro non hai necessità di pagare una quota di iscrizione o di partecipare a un corso di formazione a pagamento, come invece accade con altre iniziative simili.

La regolamentazione italiana delle professioni

In Italia possiamo dividere le professioni in due grandi categorie: le professioni riconosciute per legge e quelle non riconosciute. Per tutti gli aspetti normativi di dettaglio ti rimando all’altro mio articolo Associazioni di orientatori, c’è da fidarsi? dove trovi i riferimenti di legge delle cose che scrivo qui.

Gli albi delle professioni riconosciute

Le professioni riconosciute per legge sono ad esempio psicologo, architetto, biologo, medico chirurgo. Chi vuole svolgere professioni riconosciute deve soddisfare speciali requisiti previsti dalla legge, spesso relativi al percorso formativo. Ad esempio tutti gli psicologi devono essere laureati in psicologia e aver superato un esame di stato. I professionisti che appartengono a professioni riconosciute sono iscritti in speciali elenchi chiamati in genere albi. L’iscrizione all’albo di una determinata professione riconosciuta è una garanzia verso i consumatori che quel determinato professionista è abilitato dalla legge a svolgere quella determinata professione. In caso di malpratica, gli iscritti agli albi possono essere sospesi (è capitato ad esempio al personale sanitario che non si era vaccinato contro il Covid) oppure addirittura radiati. Senza una valida iscrizione all’albo non è possibile svolgere quella determinata professione.

Per le professioni non riconosciute la legge non prevede albi

Le professioni non riconosciute sono invece normate dalla legge 4-2013. Quella dell’orientatore (e anche dei suoi più o meno corrispondenti sinonimi, quali ad esempio consulente di carriera, career coach, consulente di orientamento, operatore di orientamento, etc.  è una professione non riconosciuta. Ugualmente non riconosciute sono altre professioni simili, ad esempio quella del coach.  La legge 4-2013 stabilisce che per svolgere una professione non riconosciuta non sono richiesti requisiti specifici.

Chi svolge una professione non riconosciuta deve semplicemente indicare nelle fatture di vendita la dicitura: “Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)”.

Per le professioni non riconosciute non possono esistere elenchi di iscritti chiamati albi nazionali, perché il termine albo è legato al riconoscimento di legge.

Creare un albo nazionale orientatori fa credere agli ingenui che l’iscrizione a questo albo sia un requisito indispensabile e abiliti allo svolgimento della professione.

Le associazioni di appartenenti a professioni non riconosciute

La legge 4-2013 prevede che i professionistici che svolgono professioni non riconosciute possano formare delle associazioni. Queste associazioni possono diffondere l’elenco dei propri iscritti, organizzare attività formative, rilasciare ai propri iscritti ‘attestazioni di qualità’, chiedere di essere elencate in una speciale sezione del sito del Ministero dello sviluppo economico. L’iscrizione a una associazione non è in alcun modo obbligatoria per svolgere quella determinata professione. Inoltre, la legge non prevede alcun controllo sul fatto che i requisiti di iscrizione e i contenuti delle attività formative siano effettivamente in grado di assicurare un elevato livello di qualità nelle prestazioni degli iscritti alle associazioni professionali. Per un approfondimento leggi il mio articolo Associazioni di orientatori, c’è da fidarsi?

Sintesi sull’albo nazionale orientatori

Dunque, riassumendo, abbiamo due diversi tipi di professioni e due diversi tipi di elenchi di iscritti. Nelle professioni riconosciute i percorsi formativi sono stabiliti per legge, gli elenchi degli appartenenti a quella determinata professione si chiamano in genere ‘albi’ e senza l’iscrizione all’albo non è possibile esercitare la professione.

Nelle professioni non riconosciute i percorsi formativi sono liberi (cioè non è obbligatorio seguire percorsi formativi, chiunque può definirsi orientatore o coach senza aver studiato alcunché). L’iscrizione alle associazioni di operatori di professioni e l’inserimento nell’elenco degli iscritti, a termini di legge, non è una garanzia di professionalità e non è obbligatoria per svolgere quella determinata professione. L’elenco di orientatori tenuto da una associazione di settore non può essere chiamato albo nazionale orientatori.

Come chiamare gli elenchi di iscritti ad associazioni non riconosciute

Come chiamare gli elenchi di iscritti delle associazioni non riconosciute?

L’AGCM Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza ha stabilito, in un procedimento di ormai diversi anni fa, che gli elenchi di iscritti alle associazioni non riconosciute non possono chiamarsi albi. Il motivo è che il termine ‘albo’  genera confusione sul significato e sulle conseguenze dell’iscrizione. L’Autorità ha sanzionato una associazione di orientatori che utilizzava tale espressione. L’associazione in questione ha poi modificato il nome del proprio elenco di iscritti in ‘registro’.

Non è possibile creare un ‘albo nazionale orientatori’

Le informazioni che ho fornito finora permettono così di arrivare alla conclusione. Non è possibile dare il nome di ‘albo’ all’elenco degli appartenenti a una associazione non riconosciuta, perché gli elenchi di appartenenti a professioni riconosciute dalla legge e gli elenchi di iscritti a professioni non riconosciute hanno natura e implicazioni completamente diverse. In sintesi, nessuna associazione privata può attivare un ‘albo nazionale orientatori’.

Nonostante la pronuncia dell’Autorità garante del mercato e della concorrenza, al febbraio 2023 trovo ancora un sito che promuove i corsi di una università telematica con l’affermazione:

I corsi per Orientatori erogati dall’Università xy sono gli unici che abilitano all’iscrizione all’Albo Nazionale Orientatori.

Uno dei compiti degli orientatori è aiutare i disoccupati a districarsi nel mare delle offerte formative, facendo chiarezza sul valore dei diversi titoli. Mi fa sorridere vedere che alcuni orientatori, nonostante il loro ruolo, siano palesemente disinformati.

Che possibilità ci sono che il Parlamento decida di approvare una legge per istituire l’albo nazionale orientatori?

La Camera dei Deputati ha di recente approvato un provvedimento per istituire gli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. Per diventare legge, il provvedimento deve essere approvato anche dal Senato.

Il Parlamento potrebbe approvare una legge che istituisce l’albo degli orientatori? Sicuramente, è una questione di lobby:  è necessario trovare dei parlamentari e delle forze politiche che siano a favore dell’albo degli orientatori.

Personalmente sono scettico su questa possibilità, per vari motivi.

Il primo motivo è che le politiche attive sono di competenza anche regionale e sono le Regioni che decidono i requisiti degli operatori che erogano orientamento con finanziamenti pubblici. In genere, le Regioni hanno punti di vista diversi le une dalle altre e difendono rigorosamente le proprie prerogative (vedi ad esempio l’opposizione delle Regioni ai navigator promossi dal Ministero del lavoro).

Immagino che le Regioni, ognuna delle quali già regola in maniera autonoma i requisiti richiesti agli orientatori che lavorano coi propri finanziamenti, sarebbero contrarie a un albo nazionale e ai collegati criteri unici per tutte le Regioni.

I nuovi albi nazionali sono stati invece creati in settori, come la sanità, in cui i requisiti delle figure professionali del settore sono decisi a livello nazionale.

Un secondo motivo  per cui sono perplesso sulla possibilità di creare un albo nazionale orientatori è che i nuovi albi sono sati creati a seguito dell’istituzione di un percorso di studi ben definito. Questo vale ad esempio per l’albo degli educatori e per quello dei pedagogisti. Qui la laurea di riferimento è quella in Scienze dell’educazione. Al contrario, non esiste un unico percorso di studi per diventare orientatore; questo rende l’istituzione di un albo più complicata.

Nel 2013 Governo e Regioni hanno approvato di comune accordo il documento Linee guida del sistema nazionale sull’orientamento permanente, che classifica e descrive i servizi di orientamento. Nel 2014 Governo e Regioni hanno poi approvato il documento  Standard minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori. Questo secondo documento definisce appunto quali dovrebbero essere i requisiti degli operatori impegnati nell’erogazione dei diversi servizi di orientamento. A distanza di 10 anni, i due documenti non hanno avuto seguito.

Un altro elemento di complessità è che le figure professionali dell’orientamento sono più di una. Non esiste un generico orientatore. Le competenze (e la preparazione necessaria per raggiungerle) sono diverse a seconda dei contesti di lavoro. Ad esempio c’è molta differenza fra un operatore che svolge attività di orientamento in una cooperativa di inserimento lavorativo,  in un informagiovani, nel servizio di primo livello di un centro per l’impiego, in una scuola o nella consulenza pagata direttamente dal cliente finale. Creare un albo unico sarebbe quasi come mettere assieme nello stesso albo operatori socio assistenziali, infermieri e medici.

Come inserirsi nel settore orientamento

Se sei arrivato a questa pagina, probabilmente non hai mai lavorato nel settore o sei un orientatore junior. Gli operatori senior le cose che scrivo in questa pagina le conoscono già.

Per sapere come inserirti nel settore orientamento puoi leggere il mio articolo Come diventare Orientatore?

FORMAZIONE GRATUITA PER ORIENTATORI

Articolo contenuto sul sito www.orientamento.it. Autore Leonardo Evangelista. Leonardo Evangelista si occupa di orientamento dal 1993. Vedi le indicazioni relative a Informativa Privacy, cookie policy e Copyright.

 

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