Albo nazionale orientatori è una chiave di ricerca ancora molto utilizzata su Google. Perciò è utile sapere che cosa significa questa espressione e quali sono le sue implicazioni.
La regolamentazione italiana delle professioni
In Italia possiamo dividere le professioni in due grandi categorie: le professioni riconosciute per legge e quelle non riconosciute. Per tutti gli aspetti normativi di dettaglio ti rimando all’altro mio articolo Associazioni di orientatori, c’è da fidarsi? dove trovi i riferimenti di legge delle cose che scrivo qui.
Le professioni riconosciute
Le professioni riconosciute per legge sono ad esempio psicologo, architetto, biologo, medico chirurgo. Chi vuole svolgere professioni riconosciute deve soddisfare speciali requisiti previsti dalla legge, spesso relativi al percorso formativo. Ad esempio tutti gli psicologi devono essere laureati in psicologia e aver superato un esame di stato. I professionisti che appartengono a professioni riconosciute sono iscritti in speciali elenchi chiamati in genere albi. L’iscrizione all’albo di una determinata professione riconosciuta è una garanzia verso i consumatori che quel determinato professionista è abilitato dalla legge a svolgere quella determinata professione. In caso di malpratica, gli iscritti agli albi possono essere sospesi (è capitato ad esempio al personale sanitario che non si era vaccinato contro il Covid) oppure addirittura radiati. Senza una valida iscrizione all’albo non è possibile svolgere quella determinata professione.
Le professioni non riconosciute
Le professioni non riconosciute sono invece normate dalla legge 4-2013. Quella dell’orientatore (e anche dei suoi più o meno corrispondenti sinonimi, quali ad esempio consulente di carriera, career coach, consulente di orientamento, operatore di orientamento, etc. è una professione non riconosciuta. Ugualmente non riconosciute sono altre professioni simili, ad esempio quella del coach. Per le professioni non riconosciute non possono esistere albi nazionali. La legge 4-2013 stabilisce che per svolgere una professione non riconosciuta non sono richiesti requisiti specifici. Chi svolge una professione non riconosciuta deve semplicemente indicare nelle fatture di vendita la dicitura: “Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)”.
Le associazioni di appartenenti a professioni non riconosciute
La legge 4-2013 prevede che i professionistici che svolgono professioni non riconosciute possano formare delle associazioni. Queste associazioni possono diffondere l’elenco dei propri iscritti, organizzare attività formative, rilasciare ai propri iscritti ‘attestazioni di qualità’, chiedere di essere elencate in una speciale sezione del sito del Ministero dello sviluppo economico. L’iscrizione a una associazione non è in alcun modo obbligatoria per svolgere quella determinata professione. Inoltre, la legge non prevede alcun controllo sul fatto che i requisiti di iscrizione e i contenuti delle attività formative siano effettivamente in grado di assicurare un elevato livello di qualità nelle prestazioni degli iscritti alle associazioni professionali.
Sintesi
Dunque, riassumendo, abbiamo due diversi tipi di professioni e due diversi tipi di elenchi di iscritti. Nelle professioni riconosciute i percorsi formativi sono stabiliti per legge, gli elenchi degli appartenenti a quella determinata professione si chiamano in genere ‘albi’ e senza l’iscrizione all’albo non è possibile esercitare la professione.
Nelle professioni non riconosciute i percorsi formativi sono liberi (cioè non è obbligatorio seguire percorsi formativi, chiunque può definirsi orientatore o coach senza aver studiato alcunché). L’iscrizione alle associazioni di operatori di professioni e l’inserimento nell’elenco degli iscritti, a termini di legge, non è una garanzia di professionalità e non è obbligatoria per svolgere quella determinata professione.
Come chiamare gli elenchi di iscritti ad associazioni non riconosciute
Come chiamare gli elenchi di iscritti delle associazioni non riconosciute?
L’Autorità garante del mercato e della concorrenza ha stabilito, in un procedimento di ormai diversi anni fa, che gli elenchi di iscritti alle associazioni non riconosciute non possono chiamarsi albi. Il motivo è che il termine ‘albo’ genera confusione sul significato e sulle conseguenze dell’iscrizione. L’Autorità ha sanzionato una associazione di orientatori che utilizzava tale espressione. L’associazione in questione ha poi modificato il nome del proprio elenco di iscritti in ‘registro’.
Non è possibile creare un ‘albo nazionale orientatori’
Le informazioni che ho fornito finora permettono così di arrivare alla conclusione. Non è possibile dare il nome di ‘albo’ all’elenco degli appartenenti a una associazione non riconosciuta, perché gli elenchi di appartenenti a professioni riconosciute dalla legge e gli elenchi di iscritti a professioni non riconosciute hanno natura e implicazioni completamente diverse. In sintesi, nessuna associazione privata può attivare un ‘albo nazionale orientatori’.
Nonostante la pronuncia dell’Autorità garante del mercato e della concorrenza, al febbraio 2023 trovo ancora un sito che promuove i corsi di una università telematica con l’affermazione:
I corsi per Orientatori erogati dall’Università xy sono gli unici che abilitano all’iscrizione all’Albo Nazionale Orientatori.
Ma anche senza il riferimento all’Albo Nazionale Orientatori, trovo in rete notizie false sul valore dell’iscrizione ad associazioni non riconosciute costituite ai sensi della l. 4-2013.
Leggo ad esempio:
- ‘Sono un operatore certificato perché sono iscritto all’associazione xy’
L’affermazione è falsa perché la legge 4-2013 non prevede la certificazione degli operatori, ma solo, come già detto, il rilascio di attestazioni di competenza che sono cosa diversa.
Uno dei compiti degli orientatori è aiutare i disoccupati a districarsi nel mare delle offerte formative, facendo chiarezza sul valore dei diversi titoli. Mi fa sorridere vedere che alcuni orientatori, nonostante il loro ruolo, siano palesemente disinformati.
Sulle associazioni di professioni non riconosciute vedi anche il mio articolo Associazioni di orientatori, c’è da fidarsi?
Articolo contenuto sul sito www.orientamento.it. Autore Leonardo Evangelista. Vedi le indicazioni relative a Informativa Privacy, cookie policy e Copyright.