Un commento alle nuove Linee guida per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza

Questo articolo riporta, con poche modifiche, un commento che ho inviato agli organizzatori del convegno ‘Psicologia innovativa. La tecnologia al servizio della psicologia’, organizzato a Firenze il 23 Giugno 2017 dall’Ordine Psicologi della Toscana. Nel Convegno sono state presentate le nuove ‘Linee guida per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza’, disponibili all’interno della pubblicazione ‘Digitalizzazione della professione e dell’intervento psicologico mediato dal web’.

In linea generale, non capisco la preoccupazione per l’erogazione di prestazioni psicologiche attraverso internet, che poi significa principalmente via Skype/ WhatsApp. Come mai finora nessuno ha avuto da ridire o proposto linee guida sulla prestazione di servizi psicologici via telefono? Le prestazioni via Skype sono assai più simili all’interazione fisica che avviene in studio rispetto a quella solo uditiva via telefono, perciò ci sono meno problemi potenziali. Dunque perché questa preoccupazione e necessità di regolare?

Nello specifico, la realizzazione di linee guida ha un valore aggiunto se le indicazioni delle linee guida sono aggiuntive e specifiche rispetto a quelle più generali già esistenti (nel nostro caso il Codice deontologico degli psicologi). Da questo punto di vista le nuove Linee guida presentate nel convegno mi sembrano insoddisfacenti, in quanto la gran parte degli articoli ripete quanto già affermato nel codice deontologico (vedi art.2, 3, 5, 6, 8, 9, etc.).

In generale fra i due approcci: uno che prescrive e descrive in dettaglio ogni aspetto di un’attività e l’altro che elenca solo i comportamenti espressamente vietati, il secondo è da preferire.

Mettendo assieme le due cose, la regolamentazione delle attività psicologiche online sarebbe affrontata assai meglio aggiungendo solo un paio di articoli al Codice deontologico: 1. le prestazioni psicologiche online sono legittime e sono soggette agli stessi principi delle prestazioni svolte in studio 2. lo psicologo che svolge attività online deve darne comunicazione all’ordine territoriale, indicare sul proprio sito il numero di iscrizione all’ordine e lincare il Codice deontologico. STOP.

Alcuni contenuti delle nuove Linee guida presentate al Convegno sono criticabili:

art. 5: ‘Lo psicologo deve (…) dichiarare la propria esperienza nella fornitura di servizi online’. Poiché è un settore nuovo, gran parte degli psicologi che si avvicina a questo ambito di attività dovrebbe scrivere sul proprio sito: ‘Secondo quanto richiesto dalle linee guida, dichiaro di non avere alcuna esperienza nell’erogazione di servizi a distanza’. Che effetto pensate farà sui potenziali clienti? Provate ad applicare lo stesso approccio alla pubblicità dei neopsicologi che aprono studio: ‘Dichiaro di non avere alcuna esperienza nell’erogazione di servizi psicologici in studio’. E se per chi apre studio questa dichiarazione non è richiesta, perché deve essere richiesta per chi eroga servizi online?

art. 10: ‘Lo psicologo deve esplicitare all’utenza che la propria abilitazione consente la prestazione di servizi online’. Come mai questa precisazione? Esistono abilitazioni che non lo consentono?

art. 4: qual è il senso del riferimento al ‘possesso di particolari competenze nel loro uso’? Tutte le attività dello psicologo richiedo il possesso di particolari competenze, acquisite durante il percorso di studi, il tirocinio, la pratica professionale. Non basta quanto già detto all’art. 3 col riferimento all’erogazione di servizi entro i limiti della propria competenza? Gli estensori delle nuove Linee guida stanno pensando a percorsi formativi obbligatori per chi vuole fornire prestazioni con le nuove tecnologie della comunicazione, cioè via Skype? E se sì, come già detto all’inizio, se non ci sono problemi col telefono, perché dovrebbero esserci con Skype?

Riguardo a prestazioni psicologiche non fornite da operatori, ma da app e siti attraverso siti e algoritmi (si tratta di una percentuale minima rispetto al totale delle prestazioni psicologiche via web, che sono basate su email o Skype) basta stabilire che tali app e software, se proposti da psicologi (negli altri casi il problema per i singoli psicologi non si pone, anche se si pone a livello più generale, però il tema esula dalle linee guida di cui stiamo parlando), devono essere validate su base scientifica (del resto, questo vale anche per le gli interventi e le terapie psicologiche).

 

Articolo contenuto sul sito www.orientamento.it. Autore © Leonardo Evangelista. L’articolo rispecchia le opinioni dell’autore al momento dell’ultima modifica. Vedi le indicazioni relative a Informativa Privacy, cookie policy e Copyright.

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