Per un Registro Nazionale degli Operatori di Orientamento Italiani (Versione definitiva, 17 gennaio 2011) 
1. Per orientamento si intendono qui in senso ampio: 'quell'insieme di attività formative,
informative, consulenziali che supportano i soggetti allo scopo di consentire loro di gestire al
meglio le proprie scelte formative e professionali e i propri percorsi professionali, di disegnare
le proprie traiettorie di sviluppo e di muoversi nel mondo del lavoro'.
2. Scopo del Registro è riconoscere e certificare la professionalità degli operatori che svolgono
attività di orientamento e per questa via contribuire alla professionalizzazione del settore. Per
questo motivo nel Registro non possono iscriversi persone giuridiche, ma solo persone fisiche.
Il Registro potrà avvalersi di un Comitato Consultivo (al quale saranno invitate le persone
giuridiche come ISFOL istituzionali e/o comunque di riferimento per chi opera
nell'orientamento) e di un Comitato Scientifico composto da esperti e studiosi di comprovata
esperienza e competenza.
3. Non possono iscriversi al Registro, a meno che non svolgano anche attività di orientamento
come definita al punto 1, coloro che svolgono attività in connessione con l’orientamento (ad
esempio progettisti, direttori di agenzie formative o orientative, insegnanti, ricercatori) o coloro
che svolgono attività di supporto alla persona ma in ambiti diversi dall'orientamento (ad
esempio psicologi, terapeuti, consulenti) e nemmeno coloro che svolgono attività che
condividono alcune competenze con gli orientatori ma non svolgono attività di esclusivo
supporto alla persona (ad esempio esperti di gestione del personale, selezionatori: l’attività non
è a esclusivo vantaggio della persona, ma in primis dell’impresa).
4. Poiché scopo del Registro è contribuire alla professionalizzazione di tutti coloro che svolgono a
qualunque titolo attività di orientamento, il Registro include anche figure che svolgono attività
di orientamento in via non esclusiva (ad esempio taluni formatori, insegnanti, educatori,
psicologi, etc.), a condizione che una parte della loro attività sia dedicata specificatamente
all’erogazione di orientamento come definito al punto 1.
5. Il termine Operatore di orientamento utilizzato nell’espressione Registro nazionale degli
operatori di orientamento italiani non si riferisce a una determinata figura professionale, ma
indica, semplicemente, quanti svolgono attività di orientamento, indipendentemente
dall’eventuale appartenenza a specifiche figure professionali. L’iscrizione al Registro avviene
così non in base ad una figura professionale (ad esempio operatore di prima accoglienza,
consulente di orientamento) ma sulla base delle principali attività svolte nell’erogazione di
servizi di orientamento (cfr punto 6). Si ritiene infatti che un Registro strutturato sulla base delle
principali attività renda possibile una validazione ed eventuale certificazione della competenza
basata sulla prestazione lavorativa, assai più precisa di quella basata sulle semplici conoscenze e
capacità. Questa impostazione risponde inoltre a quanto previsto nella Raccomandazione del
Parlamento e del Consiglio Europeo del 18 giugno 2009 (2009/C 155/02) relativa all'istituzione
di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).
6. Le principali attività individuate nei servizi di orientamento possono essere le seguenti:
a. Fornire informazioni orientative. Questa attività è svolta con colloqui informativi della durata
di pochi minuti, oppure attraverso strumenti informatici, telefono, materiali cartacei o con
incontri informativi con gruppi di clienti di varia dimensione (senza approfondire le situazioni
personali dei clienti);
b. Svolgere colloqui di orientamento. Questa attività è svolta con uno o più colloqui su
appuntamento della durata di circa un’ora. I colloqui di questa categoria possono ricadere sotto
diverse denominazioni quali: consulenza di orientamento, counseling orientativo o bilancio di
competenze, colloquio narrativo ed altri.
c. Svolgere attività di orientamento con piccoli gruppi. Questa attività comprende incontri per lo
sviluppo delle competenze orientative (tesi a favorire l'acquisizione di capacità di azione
autonoma relativa al proprio futuro formativo e/o professionale) con gruppi composti sino a un
massimo di circa 20 persone. Il limite è dovuto al fatto che le attività con gruppi di più di 20
persone hanno, in genere, contenuto soprattutto informativo, e rientrano perciò nell’attività a.
(Fornire informazioni orientative già descritta sopra).
Gli operatori potranno essere iscritti al Registro come operatori di orientamento accreditati per lo
svolgimento di una o più di una delle tre attività: ‘Sono un operatore di orientamento accreditato per
lo svolgimento di colloqui di orientamento’. ‘Sono un operatore di orientamento accreditato per
l’erogazione di informazioni orientative’, ‘Sono un operatore di orientamento accreditato per lo
svolgimento di colloqui di orientamento e la facilitazione di piccoli gruppi orientativi’.
Nota: dalle attività è facile, volendo, risalire a profili professionali, ad esempio possiamo decidere
che chi è accreditato per le attività 2 e 3 venga definito ‘Consulente di orientamento’, mentre chi è
accreditato per l’attività 1 ‘Operatore dell’informazione orientativa’ o ‘Operatore di prima
accoglienza’.
7. Livelli di iscrizione: un primo livello, gratuito, avviene sulla base di esame della
documentazione prodotta e consente l'iscrizione al registro; un secondo livello comprenderà una
valutazione in presenza (portfolio + colloquio anche attraverso strumenti informatici) ed una
certificazione delle competenze e comporterà il pagamento di una quota di ingresso (indipendente
dall'esito della valutazione).
8. Requisiti di iscrizione al livello 1. Il requisito minimo di iscrizione è di 800 ore (se in possesso
di laurea collegata + formazione specifica) in almeno una delle 3 attività descritte al punto 5.
Per il livello 2 è possibile iscriversi senza essere iscritti al livello 1, si sconsiglia tuttavia tale
iscrizione diretta a chi non abbia svolto almeno 800 ore di attività. Per ottenere l'iscrizione al
livello 2 è comunque necessario superare tutte le prove previste dalla valutazione (in fase
iniziale sarà possibile prevedere una fase transitoria/temporanea con diverse modalità di
valutazione).
9. Titoli di studio: [Legenda: A. laurea generica, B. laurea in discipline collegate alle informazioni
orientative (ad esempio discipline giuridiche, economiche, politico sociali), agli aspetti
educativo/formativi dell'orientamento (scienze dell'educazione) o ad alcune tecniche utilizzate nell’orientamento (scienze dell'educazione e scienze psicologiche), C. formazione specifica per
l’orientamento (superiore alle 200 ore).]Il possesso del solo titolo B consente l'iscrizione al
livello 1 con 1000 ore di esperienza, con il titolo B + C sono sufficienti invece 800 ore di
esperienza; con il solo titolo A sono necessarie invece 1600 ore; con il titolo A + C sono
necessarie 1000 ore; se privi di laurea (ovvero con il possesso del solo diploma) sono
necessarie almeno 5000 ore di esperienza. Tenuto conto infatti del crescente valore in ambito
italiano ed europeo degli apprendimenti conseguiti non solo in tutti gli ambiti formativi formali
ma anche in modo informale o non formale (si vedano al proposito le recenti Linee Guida
Europee sulla validazione degli apprendimenti non formali e informali) si ritiene di
fondamentale importanza la strutturazione di una procedura che consenta anche ai soggetti
sprovvisti di laurea di poter accedere al registro ove tutti gli altri requisiti siano soddisfatti.
10. Il Registro è controllato e amministrato da associazioni di operatori che: 1. che non gestiscono
altri registri, 2. il cui statuto assicura una gestione democratica dell’associazione, 3. in cui gli
operatori costituiscono la maggioranza degli iscritti e degli eletti a cariche sociali, 4. in cui
l’iscrizione è aperta a tutti gli operatori, 5. in cui l’iscrizione non è subordinata alla
partecipazione a corsi organizzati direttamente o in convenzione esclusiva. Per essere iscritti al Registro non è necessario essere iscritti alle Associazioni che lo gestiscono.
A firma
Federico Batini presidente Cofir www.cofir.net
Antonio Colombo presidente Asitor www.asitor.it
Fabrizio Rota presidente Assipro www.assipro.it
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