» home
L’esercizio abusivo della professione di psicologo, su www.orientamento.it

L’esercizio abusivo della professione di psicologo Print Friendly and PDF

(per seminari di formazione sui temi dell'orientamento, career coaching e outplacement vai a questa pagina)

Durante i miei seminari per operatori di orientamento ogni tanto qualcuno mi chiede quali attività sono riservate agli psicologi e quali possono essere svolte anche persone che non sono psicologi.

La risposta non è immediata. La legge n.56 del 18 febbraio 1989 Ordinamento della professione di psicologo, dice semplicemente che (art.1) ‘la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità’ e ‘le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.'

Si tratta di una definizione generica, che poi, per valutare quando si ha esercizio abusivo della professione di psicologo, va applicata caso per caso. Questa analisi viene svolta dal Giudice quando l’Ordine nazionale o gli Ordini regionali degli psicologi segnalano casi di presunto abusivismo. Negli anni passati le segnalazioni sono state molto poche, così sono molto poche le sentenze che spiegano in concreto cosa deve intendersi all’art.1 della legge 56/1989. Qui di seguito ne riporto alcune.

Anche se prima di pronunciarsi il Giudice considera cosa hanno deciso i suoi colleghi in casi simili, va evidenziato che ogni Giudice può decidere come meglio crede, perciò in futuro potrebbero esserci sentenze che dicono cose diverse.

All’art.3, la legge 56/1989 stabilisce inoltre che ‘l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia (…) presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti (…). L'art.3, in maniera indiretta, stabilisce che ‘le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità’ previste all’art.1 per gli psicologi sono cosa diversa dalla psicoterapia, ma senza definire cos'è la psicoterapia e senza precisare quali sono le differenze, e che per poter svolgere attività di psicoterapia gli psicologi (e i medici) devono prima frequentare una apposita scuola di specializzazione quadriennale.

Ecco le sentenze:

Sentenza 1. Un non psicologo ha utilizzato la metodologia dell’Assessment Center per la valutazione del potenziale. Nel 2001 il Tribunale di Milano ha stabilito che ‘sebbene l’attività di ricerca o selezione del personale non sia di esclusiva pertinenza dello psicologo, laddove nell’ambito della stessa il "selezionatore" integri le informazioni riguardanti l’esperienza professionale dei candidati con un profilo psicologico compie atti tipici della professione di psicologo. Pertanto, se non è iscritto all’albo professionale incorre nel reato di esercizio abusivo della professione.’ La sentenza di primo grado è stata poi confermata nel 2004 dalla Corte d’Appello di Milano, che ha precisato che: "la diagnosi psicologica attraverso l’uso dei relativi strumenti conoscitivi è attività riservata agli psicologi iscritti al relativo albo, a norma dell’articolo 1 L. 18.02.1989 n. 56" e poi dalla Corte di Cassazione nel giugno 2009 (?). Vedi un approfondimento http://www.opl.it/news/leggi.asp?ART_ID=3845

Sentenza 2. Un ‘naturopata’ (cioè una persona che sostiene di poter curare malesseri fisici e psichici con metodi non tradizionali, quali ad esempio massaggi, cromoterapia, aromaterapia, etc.) ha svolto attività su problemi inerenti a stati emotivi (‘problematiche comportamentali’, ‘disagio di tipo emozionale’, ‘paura di essere abbandonata’, etc..). In particolare il naturopata conduceva colloqui focalizzandosi su stati d’animo e emotivi, sull’infanzia, sui sogni; faceva fare disegni e test; interpretava malesseri fisici come espressione di un problema psichico; dava spiegazioni dei disagi psicologici presentati dai pazienti e suggerimenti sui comportamenti da adottare. Con sentenza n. 422/2007 il Tribunale di Ravenna ha condannato il naturopata per esercizio abusivo della professione di psicologo (e di quella di medico, dal momento che prescriveva anche farmaci omeopatici). Il giudice ha riconosciuto che valutazioni, approfondimenti, indagini di natura prettamente psicologica costituiscono atti tipici della professione di psicologo e sono pertanto riservati a questa figura professionale. Secondo la sentenza, si ha esercizio abusivo della professione di psicologo in tutte le situazioni in cui non psicologi mettono in atto azioni che ‘hanno per finalità la conoscenza dei processi mentali dell’interlocutore, con l’utilizzo di schemi e teorie proprie delle scienze psicologiche’. La sentenza può essere letta dal link http://www.ordpsicologier.it/public/genpags/bigs/sentenzaabela.pdf Un commento alla sentenza è reperibile dal link http://www.ordpsicologier.it/home.php?mItem=182&Lang=It&Item=abusivismo

Sentenza 3. Per vari anni le facoltà di medicina hanno attivato corsi di specializzazione in psicologia clinica aperti anche a medici. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4483/2007 ha confermato che i medici non possono specializzarsi in psicologia clinica, ma solo in psicoterapia, in quanto la psicologica clinica è una attività di competenza degli psicologi. E’ inoltre illegittimo che le facoltà di medicina attivino scuole di specializzazione in psicologia clinica. Secondo la sentenza, non è condivisibile la tesi della difesa che ha citato norme da cui ricava una sorta di principio espansivo della professione medica, alla quale afferirebbe qualsiasi contenuto professionale, in qualche modo assimilabile ai suoi contenuti tipici (inclusi quelli a contenuto psicologico), salva diversa disposizione espressa. La sentenza è reperibile a questo link.

Sentenza 4. Una psicologa psicoterapeuta ha coinvolto un counselor in una terapia familiare. In particolare la psicologa svolgeva attività coi genitori e il counselor col figlio che aveva problemi di identità di genere. Nella sentenza (Tribunale di Milano, 2009), il Giudice ha ritenuto che il counseling è una attività diversa da quelle riservate allo psicologo. Cito dalla sentenza: ‘Dalla letteratura in materia si rileva che il counseling è ‘un’attività professionale basata su interventi di comunicazione interpersonale volta a facilitare il miglioramento della qualità della vita dell’utente per specifici problemi in specifici ambiti sociali e istituzionali’ (cfr Pietro Spagnulo in Ecomind) e che il counselor, secondo la definizione adottata dal CNEL e fornita dalla S.I.Co. (Società Italiana di Counseling) è una ‘figura professionale che, avendo seguito un corso di studi almeno triennale, ed essendo in possesso di un diploma rilasciato da specifiche scuole di formazione di differenti orientamenti teorici, è in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità’. (…) ‘Dalla letteratura in materia si rileva che le diversità tra psicoterapia e counseling nascono dal fatto che la prima opera sulla patologia mirando alla guarigione del paziente, mentre il secondo è centrato sulla ‘salutogenesi’ e volto alla prevenzione del disagio ed al recupero delle risorse necessarie per orientarsi in situazioni temporanee di difficoltà. Il cliente del counselor ha bisogno di un aiuto immediato per trovare sollievo in un momento difficile, mentre il paziente dello psicoterapeuta ha necessità di un lavoro di ristrutturazione dell’intimo, di riorganizzazione del suo sistema cognitivo/emotivo. Ne deriva che nel counseling è ben difficile che il lavoro si strutturi in incontri numerosi e protratti nel tempo, così come è avvenuto nella specie, poiché un intervento di questo tipo è normalmente caratteristico di una psicoterapia.’ E ancora: il counseling ‘pur riferendosi al campo del comportamento, delle relazioni e del disagio, è un’attività di orientamento psicologico sociale e personale avente la finalità di facilitare le capacità decisionali della persona e si occupa di compiti specifici in specifici ambiti sociali ed istituzionali e non si sostanzia, certo, in colloqui clinici, valutazioni di tali tipo o diagnosi.’ Il Giudice ha condannato il counselor per esercizio abusivo dell’attività di psicologo perché ha ritenuto che l’intervento del counselor era di tipo psicoterapeutico in quando A. condotto con ‘incontri numerosi e protratti nel tempo’ e B. svolto attraverso ’ valutazioni cliniche’ ‘colloqui assimilabili ai colloqui clinici’ e ‘perfino una diagnosi’. Ha inoltre condannato in solido la psicologa psicoterapeuta per aver favorito tale esercizio abusivo. La sentenza (disponibile a questo link) è stata accolta con soddisfazione da alcune associazioni di counseling e scontentato alcune associazioni di psicologi (ma non l’Ordine degli psicologi della Lombardia, che ha parlato di una sentenza che ‘tutela la nostra professione’) perché sembra considerare il counseling un’attività diversa da quelle riservate agli psicologi elencate dall’art.1 della legge 56/1989, cosa invece contestata da numerose associazioni e Ordini degli psicologi che ritengono che il counseling altro non sia che supporto psicologico e/o psicoterapia sotto altro nome. Leggendo la sentenza si ha l’impressione che il Giudice confonda l’attività dello psicologo con quella dello psicoterapeuta. Ad esempio il counseling viene in più punti confrontato con la psicoterapia e mai con le attività di ‘prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità’ riservate agli psicologi dall’art.1 della legge 56/1989, che il Giudice sembra ignorare completamente. Visti i numerosi richiami che fa all’esercizio della psicoterapia, il Giudice avrebbe dovuto condannare il counselor innanzitutto per esercizio abusivo dell’attività di psicoterapia e solo in subordine di quella di psicologo.

Sul tema dell’esercizio abusivo della professione di psicologo vedi anche una querela, ben argomentata, nei confronti di una pedagogista clinica (non so se la querela è arrivata a sentenza) http://www.falsiabusi.it/notizie/notizie_falsi_abusi/60.html. La pedagogista ha diagnosticato un disturbo da stress post traumatico in un minore, e a seguito di tale diagnosi il genitore è stato rinchiuso in carcere per 39 giorni.

E' possibile inserire commenti dal link qui sotto:

Leggi i commenti a questo articolo / Aggiungi un tuo commento   11 Commenti

 

 



 

Note: Articolo contenuto sul sito www.orientamento.it. Autore © Leonardo Evangelista (www.leonardoevangelista.it). Collocato su internet il 10 dicembre 2009. Ultima modifica 19 dicembre 2009. L’articolo rispecchia le opinioni dell’autore al momento dell’ultima modifica. Può essere riprodotto (stampa dal sito per uso personale o fotocopia per uso didattico) citando la fonte. Come citare questo articolo: Evangelista L. (2009) L'esercizio abusivo della professione di psicologo. Reperibile sul sito www.orientamento.it all'indirizzo http://www.orientamento.it/orientamento/6z.htm, visitato il (data della vostra visita).


 
» seminari di formazione e aggiornamento sull'orientamento
» l'orientamento cos'è
» lista di discussione e risorse professionali
glossario

copyright